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Adesione agli inviti a comparire con sanzioni dimezzate
La definizione agevolata sarà possibile fino a 15 giorni prima della data fissata per la convocazione
L'articolo 27 del decreto legge n. 185/2008 apporta sostanziali modifiche al procedimento di adesione innescato su iniziativa dell'ufficio. Si tratta dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione sancito dall'articolo 5 del Dlgs 218/1997, diffusamente utilizzato per le procedure accertative basate sulle risultanze degli studi di settore.A seguito delle nuove disposizioni, i contribuenti potranno concludere la procedura di adesione con il versamento delle imposte dovute e di una sanzione dimezzata rispetto al previgente quadro normativo. La sanzione da un quarto del minimo passa a un ottavo del minimo, a condizione che il contribuente comunichi all'ufficio di voler aderire e effettui il versamento entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.Cambia veste anche l'invito dell'ufficio, che, per effetto delle modifiche, deve contenere, oltre all'indicazione dei periodi d'imposta e della data di comparizione, le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché le motivazioni che hanno portato alla determinazione delle maggiori imposte.Il contribuente che vuole aderire al contenuto dell'invito, deve far pervenire all'ufficio apposita comunicazione, a cui va allegata la ricevuta di avvenuto pagamento delle somme dovute. E' anche prevista la possibilità di pagamento rateale; in tal caso, nella comunicazione va indicato il numero di rate prescelto e va presentata la ricevuta di pagamento della prima rata. Chi opta per la soluzione rateale non è tenuto a prestare alcuna garanzia. Per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.Attenzione al mancato pagamento delle somme oggetto di adesione: in tal caso, l'ufficio è legittimato a iscrivere a ruolo il tributo a titolo definitivo.Le nuove disposizioni normative non trovano applicazione nei casi in cui l'invito dell'ufficio sia successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione cui poteva essere prestata adesione integrale ai sensi dell'articolo 5-bis del Dlgs 218/1997.Per le modalità di presentazione della comunicazione dell'adesione si fa riferimento a quanto indicato nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008, rammentando che il modello di comunicazione può essere consegnato direttamente presso l'ufficio ovvero spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e che va allegata la fotocopia di un documento d'identità del soggetto che provvede alla comunicazione.L'innovato impianto normativo prevede, inoltre, in caso di perfezionamento della citata adesione anticipata, una preclusione per eventuali ulteriori accertamenti presuntivi di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973 (accertamenti analitico-induttivi), fatta salva l'ipotesi in cui l'ammontare delle attività non dichiarate sia superiore al 40% dei ricavi (o compensi) definiti ovvero a 50mila euro. La preclusione non opera nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ovvero nell'ipotesi di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non spettanti.Per effetto delle novità introdotte, il contribuente destinatario dei nuovi inviti all'adesione dovrà valutare l'opportunità di concludere il procedimento anticipatamente, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un ottavo, ovvero instaurare il contraddittorio al fine di ottenere un abbattimento delle maggiori imposte determinate, cui saranno poi applicate le sanzioni nella misura di un quarto del minimo.Il nuovo istituto dell'adesione anticipata con sanzioni dimezzate troverà applicazione per gli inviti emessi dagli uffici a partire dal 1° gennaio 2009.


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