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Attenzione all'uso del contante



L’art. 12 co 1 D.L. 201/2011, in via di conversione in legge, prevede nuovi limiti all’uso del contante:
In particolare, le nuove norme, prevedono:
il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
la regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.
I professionisti dell’area contabile sono tenuti a comunicare le infrazioni di cui siano venuti a conoscenza entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre che all’Agenzia delle Entrate, in modo che si attivino i relativi controlli fiscali.
Va segnalato che, in casi di sanzioni per violazioni di tali norme, chi ha commesso l’illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l’istituto dell’oblazione (art. 16 Legge 689/81, richiamato dall’art. 60 del D.Lgs. 231/07).
Tale possibilità è prevista per gli operatori che compiono i pagamenti irregolari e non per le mancate comunicazioni al Ministero. Ne deriva una conseguenza paradossale: chi omette di effettuare la comunicazione rischia di pagare molto di più di chi compie l’illecito!

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